Il Noleggio occasionale – Un punto di forza della bandiera italiana
Unica bandiera europea che consente questa possibilità: analizziamo il funzionamento di questa particolare modalità d’uso della propria unità, osservando caratteristiche e vantaggi.
Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, è stata introdotta una disposizione che permette al titolare (persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione) di imbarcazioni e navi da diporto, di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità e il Codice della nautica stabilisce espressamente, all’art. 49 – bis aggiunto con il decreto legge del 24 gennaio 2012, che tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità. È stato poi precisato dal Codice della nautica da diporto, anche in seguito alla revisione avvenuta con il decreto-legge del 3 novembre 2017, che il noleggio occasionale si applica esclusivamente alle unità iscritte ai registri italiani e per mantenere il carattere di occasionalità, è necessario non superare il limite dei 42 giorni durante l’anno. Se tale condizione viene rispettata, i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale possono essere assoggettati, a richiesta dell’armatore, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%.
Per il noleggio occasionale il comando e la condotta possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione che prevede l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso di almeno tre anni della patente nautica, come indicato dal comma 2 dell’art. 49-bis; in caso di unità sopra i 24 metri, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. L’effettuazione del noleggio occasionale è subordinata esclusivamente, alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, oltre che all’INPS e INAIL, in caso di impiego personale.
Il contratto di noleggio occasionale deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme, unitamente alle dette comunicazioni nonché alle ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici competenti. L’assenza di suddette comunicazioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 55, comma 1 del Codice della nautica da diporto per l’assenza di comunicazione alla Capitaneria da diporto e ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 22 febbraio 2002 per la mancata comunicazione ad INPS e INAIL.
Escludendo quelle che sono le differenze indicate dalla normativa per questa particolare modalità contrattuale, dopodiché il noleggio viene realizzato nei stessi modi e termini di quello classico, con obbligo per il noleggiante di mettere a disposizione l’unità in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata, oltre che coperta da assicurazione obbligatoria che si estende a favore di passeggeri e soprattutto noleggiatore, mentre quest’ultimo, a meno che diversamente pattuito, dovrà provvedere al combustibile, all’acqua e ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo per tutta la durata del contratto.